PIOGGE ALLUVIONALI IN PROVINCIA DI BENEVENTO DAL 14 AL 20 OTTOBRE 2015 – Chiarimenti per la presentazione delle domande di indennizzo
Il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18.01.2016, ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi in provincia di Benevento, dovuti alle piogge alluvionali dal 14 ottobre 2015 al 20 ottobre 2015 per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all’attività agricola nell’intero territorio provinciale.
Il citato D.M. dispone che le misure di intervento applicabili sono quelle previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, all’articolo 5, comma 3 e comma 6.
– Comma 3
“3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all’80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;”
[Il D.M. 30151 del 29/12/14 precisa che dove è detto “zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999” deve intendersi “Nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.”]
– Comma 6
“6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all’attivita’ agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarieta’ nazionale.”
Si ricorda che non è attivabile, pertanto, quanto previsto dal citato Dlgs 102/2004 al comma 2, lettere:
a) contributi in conto capitale per danni accertati sulla produzione lorda vendibile;
b) prestiti a tasso agevolato per esigenze di esercizio;
c) proroga delle operazioni di credito agrario;
d) agevolazioni previdenziali.
Beneficiari
I beneficiari sono le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, e le cooperative che svolgono l’attivita’ di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese, ricadenti, anche in parte, nei territori della provincia di Benevento, che abbiano subìto danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
Procedure
La domanda deve essere presentata perentoriamente entro il 2 marzo 2016 all’Ente delegato competente per territorio (Province o Comunità Montane), ai sensi della L.R. 55/81. Nel caso di danni subìti in differenti zone, la domanda dovrà essere inoltrata all’Ente delegato competente per il territorio dove si è verificato il danno maggiore in termini di valore.
Entro il termine perentorio del 2 marzo 2016 dovrà pervenire la domanda secondo il modello fac-simile disponibile su questa pagina
I beneficiari in sede istruttoria, successiva all’inoltro della domanda, dovranno presentare:
- titoli di possesso;
- fatture, autofatture, ricevute di vendita della produzione;
- polizze assicurative;
- perizie tecniche asseverate;
- informazioni di dettaglio, in formato digitale, per la verifica della PLV e del danno ammissibile ad indennizzo
- eventuale documentazione integrativa delle informazioni indicate nelle domanda anche su richiesta degli uffici competenti per l’istruttoria